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Gli eredi dello “zio d’America” si trovano ad affrontare un problema di non facile soluzione: come gestire un patrimonio estero non dichiarato dal de cujus ricevuto in eredità.
Le alternative in sostanza erano due
- Mantenere il patrimonio nascosto al fisco, incorrendo nelle violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale
- Dichiarare i beni ereditati e versare le imposte non versate dal defunto ratione temporis
A seguito della circolare n. 10/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate vengono chiariti alcuno aspetti relativi alla presentazione di una istanza di voluntary disclosure da parte degli eredi, aprendo così una nuova e vantaggiosa possibilità per il fortunato erede dello zio americano.
La convenienza è elevata perché le sanzioni (riferibili al defunto) sono intrasmissibili agli eredi, ma anche perché si può “liberare” l’asse ereditario e impiegarlo come meglio si crede. L’evento di liquidità, come lo chiamano i family office, o comunque il subentro nel possesso di asset, può rappresentare un’occasione per ottimizzarne il passaggio generazionale.
Gli eredi sono tenuti a presentare in via telematica il modello di disclosure sia in nome proprio (se hanno anch’essi violato gli obblighi di monitoraggio, dopo il decesso del de cuius) che per il defunto. In relazione alla posizione di quest’ultimo, c’è l’obbligo di corrispondere unicamente le maggiori imposte sottratte a tassazione, in quanto le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi; costoro, invece, con riguardo alla propria posizione, devono pagare sia le imposte che le eventuali sanzioni. Nella relazione accompagnatoria da presentare nei 30 giorni successivi all’istanza vanno dettagliate violazioni e imponibili sia ante che post mortem. In presenza di più eredi, le posizioni di questi ultimi sono intimamente connesse e rientrano nella nozione di “soggetto collegato”.
Esempio pratico
Se le attività estere illecitamente detenute sono state costituite dal de cuius nel 2003 e questi è deceduto a fine 2011, gli eredi dovranno limitarsi a versare tramite la voluntary:
- le sole imposte sui redditi per gli anni ancora accertabili (gli ultimi 5 ) riferite al de cuius (se gli attivi sono white list o black list con accordo, 2010, 2011);;
- le imposte e relative sanzioni sulle violazioni commesse in prima persona dagli stessi eredi dopo il decesso (presumibilmente connesse con la mancata tassazione di redditi finanziari o eventuali canoni di locazione)
le sanzioni relative all’RW non compilato dagli eredi fino al 2011
– l’eventuale imposta di successione (in assenza di franchigie applicabili) e le relative e sanzioni.
In questo caso è possibile ridurre tali sanzioni avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ma sarà necessario coinvolgere l’Ufficio impositore.
Il contribuente dovrà presentare la dichiarazione di successione tardiva, e l’Ufficio procederà a liquidare l’imposta dovuta che il contribuente verserà con le sanzioni ridotte da ravvedimento nei 60 giorni.
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